Ravvedimento operoso
Chi omette o ritarda il versamento dell’imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997 e ss.mm.ii.).
Per non incorrere in queste sanzioni, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’IMU i contribuenti potranno spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del “ravvedimento operoso”.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
La regolarizzazione dell’omesso, parziale o tardivo versamento può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. n. 472/97, con il versamento contestuale di:
- importo dovuto a titolo d’imposta;
- sanzione amministrativa nella misura ridotta;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Nel riquadro sottostante vengono evidenziate le 6 tipologie di ravvedimento in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento IMU:
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO / PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO IMU | |||
Tipi di ravvedimenti | Modalità ravvedimento | Sanzioni | Interessi |
RAVVEDIMENTO SPRINT | Versamento entro 14 giorni dalla scadenza | 0,1% per ogni giorno di ritardo | calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
RAVVEDIMENTO BREVE | Versamento tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza | 1,50%
(= 1/10 del 15%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO | Versamento tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza | 1,67%
(= 1/9 del 15%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
RAVVEDIMENTO ORDINARIO | Versamento oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione | 3,75%
(= 1/8 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE | Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva IMU ed entro 2 anni dal medesimo termine | 4,28%
(= 1/7 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
RAVVEDIMENTO LUNGO | Versamento oltre i 2 anni dal termine della presentazione della dichiarazione IMU e fino a 5 anni dal medesimo termine | 5,00%
(= 1/6 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
Come si evince dalla tabella sopra riportata, l’importo della sanzione dovuta a titolo di ravvedimento varia in funzione dei giorni trascorsi tra la scadenza prevista per il versamento dell’IMU e la data della regolarizzazione.
Quanto agli interessi, la formula da applicare per il loro calcolo è la seguente:
(imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo) / 36.500 |
Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:
Data inizio | Data fine | Tasso legale di interesse (%) | Riferimenti normativi |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 07/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 | 0,01% | Dm Economia 11/12/2020 |
Il versamento del ravvedimento operoso nei casi di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute deve avvenire tramite modello F24 (o apposito bollettino di conto corrente), barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” e indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo dell’IMU è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti. Il contribuente potrà quindi stampare il modello F24 predisposto dal programma “ CALCOLO IMU ”, che effettua il calcolo in automatico, comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso, e pagarlo presso gli sportelli bancari/postali.