Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  • l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9;
  • l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (CHIARIMENTO DEL MEF DEL 29/01/2016);
  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  • il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione concessa in comodato) nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste. Non saranno più valide le certificazioni o le dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente la presentazione del modello di dichiarazione IMU.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

L’aliquota da applicare è l’aliquota di base pari a 1,06 per cento.

Si precisa che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (RISOLUZIONE MEF DEL 17.02.2016) e dalle FAQ IFEL DEL 24.02.2016 SU LEGGE STABILITÀ 2016.