Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli come di seguito qualificati:

  1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato d.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448/2001;
  3. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  4. ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Ancona classificato parzialmente montano l’esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio comunale. Per visualizzare le zone interessate dall’esenzione è possibile consultare la CARTINA DEL TERRITORIO COMUNALE ove viene evidenziato il limite della fascia esente.

 

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.