Come determinare l’imposta
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:
Gruppo e categoria catastale | COEFFICIENTE IMU |
Gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 65 |
Categorie catastali A/10 e D/5 | 80 |
Categoria catastale C/1 | 55 |
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del D.L. 333/1992. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.
L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Il Comune di Ancona ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2021 (Delibera di Consiglio n. 16 del 04/03/2021)
ALIQUOTE IMU – Anno 2021 | |
Tipologia | Aliquota per mille |
a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 6,0 |
b) Alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e/o agevolata situati sul territorio comunale già assegnati in locazione o in attesa di assegnazione ai sensi della L.R. n. 36 del 16.12.2005 e s.m.i. | 0,0 |
c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato:
– contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98); – contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 431/98); |
6,9 |
d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto | 7,6 |
e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto | 8,2 |
f) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,0 |
g) Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,0 |
h) Terreni agricoli | 6,6 |
i) Tutti gli altri immobili | 10,6 |