Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

A decorrere dall’anno 2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione. 

L’IMU non si applica altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  5. alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
  6. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per poter usufruire di detti benefici, per i punti a), b), c), d), e) si deve inviare al Comune di Serra de’ Conti entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della suddetta dichiarazione.

Per il punto f), le condizioni attestanti il possesso dei requisiti, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento del saldo dell’imposta, utilizzando l’apposito modello predisposto da Ancona  Entrate Srl.

DOCUMENTI:

Modello dichiarazione IMU

Modello dichiarazione IMU editabile

Istruzioni per compilazione dichiarazione IMU Ministero

DM 30/10/2012 Dichiarazione IMU