La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell’art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

Gruppo e categoria catastale COEFFICIENTE IMU
Gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 160
Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5 140
Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 65
Categorie catastali A/10 e D/5 80
Categoria catastale C/1 55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.

L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

IMU = (base imponibile x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota) / 12

La base imponibile e’ ridotta del 50 per cento:

  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Il Comune di Serra de’ Conti  ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2018 (Delibera di Consiglio n. 2 del 12/01/2018).

Tipologia Aliquota per mille
Abitazione principale e pertinenze (solo categoria catastale A/1, A/8, A/9) 5,5
Abitazione e pertinenze (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di max 2 unità abitative nello stesso comune – FINO A € 500 DI RENDITA 6,0 con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione e pertinenze (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di max 2 unità abitative nello stesso comune – OLTRE I € 500 DI RENDITA 8,5 con riduzione del 50% della base imponibile
Altri immobili 8,5

È possibile utilizzare un’applicazione “Calcolo IUC” che effettua in automatico il calcolo dell’importo dovuto e delle rate e consente di stampare il modello di pagamento F24.

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