La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

La TARI sostituisce dal 2014 la TARES, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
  • le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.