In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento (anche di una sola rata) dell’importo dovuto alle prescritte scadenze, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa evasa.

I contribuenti possono volontariamente decidere di mettersi in regola con il pagamento della Tosap avvalendosi dell’istituto del Ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, evitando così di incorrere a pesanti applicazioni di interessi di mora e sanzioni amministrative.

Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire è necessario che:

  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Le forme di ravvedimento operoso oggi previste sono:

  • Ravvedimento Sprint: entrato in vigore con il Dl 98/2011, consente al contribuente di sanare il ritardo nel versamento con una penalità giornaliera sensibilmente ridotta e una sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo, oltre agli usuali interessi legali solo se il pagamento si perfeziona entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.
  • Ravvedimento Breve: può essere effettuato dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 1,50%, oltre agli usuali interessi legali.
  • Ravvedimento intermedio: può essere effettuato dal 31° giorno fino al 90° giorno successivo alla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 1,67%, oltre agli usuali interessi legali.
  • Ravvedimento Lungo: può essere effettuato dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%, oltre agli usuali interessi legali.

Gli interessi devono essere calcolati nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera pari a:

  • 1,0% per l’anno 2014 (D.M. 12/12/13, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13/12/13);
  • 0,5% per l’anno 2015 (D.M. 11/12/14, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/14);
  • 0,2% per l’anno 2016 (D.M. 11/12/15, pubblicato nella G.U. n. 291 del 15/12/15).

L’importo del Ravvedimento operoso va pagato con apposito bollettino di versamento, intestato a: COMUNE DI ANCONA TOSAP – SERVIZIO TESORERIA – 60100 ANCONA – sul c/c postale n° 16550600, barrando la casella Ravvedimento.