Acquisita l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari dallo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Ancona, il soggetto passivo e’ tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare ad Ancona Entrate apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dalla stessa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; Ancona Entrate procederà al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, ad eccezione di quella realizzata in luoghi pubblici attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.