L’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), disciplinata dal d.lgs. 507/93 e s.m.i. e dal Regolamento comunale degli impianti pubblicitari, si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso mezzi di comunicazione visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.