PIANO DELLE ANTENNE DELLA TELEFONIA MOBILE – PRO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 

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Delibere di Consiglio su Piano telefonia mobile

LA VARIANTE PARZIALE AL PRG PIANO DI TELEFONIA MOBILE ED IL  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE sono stati adottati con DCC 87 del 14.07.2008,
adottato definitivamente con Delibera del Commissario Straordinario 128 del 13.05.09 – approvato con provvedimento finale Delibera del Consiglio Comunale n.112 in data 13.09.2010

ALLEGATI PIANO DI TELEFONIA MOBILE:

N.T.A. PRG

Art. 33 Ter – Impianti di telefonia mobile

Per impianti di telefonia mobile si intendono oltre alle antenne ed apparati tecnici e radioelettrici anche le strutture di supporto, di sostegno e di contenimento di essi (torri, tralicci, pali, shelter ecc.) e tutto quanto ad essi afferenti.

Tali strutture dovranno essere progettate e realizzate con l’obiettivo di minimizzare l’impatto urbanistico e paesaggistico.

A tal fine qualora l’impianto previsto ricada in particolari aree di pregio, l’Amministrazione potrà richiedere eventuali soluzioni progettuali alternative da concordare con l’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione.

L’istallazione di nuovi impianti per la telefonia mobile è ammessa nei siti appositamente individuati negli specifici elaborati grafici allegati al PRG.

I siti individuati all’interno dell’area del Parco del Conero sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

-i progetti potranno essere autorizzati solo a nulla-osta ottenuto;

– i progetti di installazione dovranno essere presentati con studi che prevedano il miglior inserimento ambientale possibile, prevedendo opportune opere di mitigazione capaci di minimizzare gli impatti possibili;

– le infrastrutture ricadenti all’interno dell’area di proprietà della RAI Way spa, sono assoggettate alle seguenti ulteriori disposizioni: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione dei soli volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento delle infrastrutture; le nuove costruzioni sono ammesse solo se posizionate su supporti esistenti;

– in caso di progetti di ristrutturazione degli impianti esistenti dovranno essere presentati progetti che prevedano la riduzione degli stessi nella loro dimensione;       – l’installazione delle antenne dovrà essere localizzata in un unico sito e non è ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;

– l’altezza dei tralicci di supporto delle antenne deve essere ridotta ai minimi valori necessari per la copertura elettromagnetica; devono inoltre essere previste opere di mitigazione dello stesso;

– gli impianti non devono incidere su habitat e specie d’interesse comunitario;

– le due aree di sviluppo” parcheggio alto di Portonovo” e ” cimitero del Poggio “ si devono intendere alternative.

Gli impianti esistenti alla data di adozione della presente norma vengono appositamente individuati negli elaborati di cui sopra ed in tali siti sono ammessi solamente la manutenzione ordinaria e, previa richiesta di autorizzazione o presentazione della D.I.A., la manutenzione straordinaria, nonché la riconfigurazione degli impianti stessi. Tuttavia previo accordo tra il Comune e Gestori e parere favorevole dell’ARPAM e ASL, in tali siti è possibile l’istallazione di nuove stazioni a seguito di delocalizzazioni da altri siti.

L’istallazione di nuove infrastrutture per impianti di telefonia mobile è autorizzata dall’ufficio comunale preposto, conformemente all’articolo 87 del d. L.vo 1.08.03, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche ed integrazioni.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni, per gli interventi di cui sopra, esclusa la manutenzione ordinaria, è subordinato al preventivo accertamento da parte dell’ARPAM della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti, uniformemente a livello nazionale, in relazione al disposto della legge 22.02.01, n. 36 e dal DPCM 8.07.03, oltre che al parere sanitario della ASL, così come previsto dalla LR25/01.

La delocalizzazione delle stazioni esistenti, potrà avvenire su richiesta dell’Amministrazione Comunale o del Gestore, previa accordo tra Comune e Gestore competente e parere favorevole dell’ARPAM e ASL.


ATTI DEGLI ORGANI IN MATERIA AMBIENTALE

Delibere di Consiglio su approvazione Regolamento Acustico

DC 84 DEL 25 LUG 2011 Approvazione regolamento acustico

regolamento-acustico-comunale-2011

Gestione Servizio Idrico

Atto della Giunta N 780 del 22 dic 2016 Contr servizio uso dotazioni gestione servizio idrico integrato

Gestione Servizio Igiene Ambientale

G 728 del 21 dic 2017