REFERENDUM DEL 17 APRILE SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE: istruzioni per l’elettore temporaneamente all’estero
In vista della prossima consultazione referendaria avente per oggetto “Le trivellazioni in mare” – per il quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la data di votazione del 17 aprile 2016, si informa che GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO per un periodo di almeno TRE MESI, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO – PREVIA ESPRESSA OPZIONE valida solo per questa consultazione
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:
1. compilare in ogni sua parte l’apposito modulo in cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01
2. allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore
Gli elettori potranno poi far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Ancona in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
- posta ordinaria al seguente indirizzo : Ufficio Elettorale del Comune di Ancona , Piazza XXIV Maggio 1 60121 ANCONA ;
- fax al n. 071 222 2288
- posta elettronica all’indirizzo: infor@comune.ancona.it;
- posta elettronica certificata (pec): servizidemografici@pec.comuneancona.it
- consegna a mano da persona diversa dall’interessato.
I Comuni considereranno valide le opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione a detto Dicastero entro il trentesimo giorno antecedente la votazione in Italia. L’opzione può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell’indizione delle consultazioni.
AVVERTENZE
E’ richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende VALIDAMENTE PRODOTTA nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza ANCHE SE NON SI TROVA GIA’ ALL’ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA DOMANDA PURCHE’ IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE .
- Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.
- Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.