RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO
I genitori di figlio nato fuori del matrimonio posso effettuare effettuare il pre-riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza.
La dichiarazione può essere resa:
- dalla sola madre; (2)
- dai due genitori insieme;
- dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.
(2) Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art. 258 del Codice Civile.
Documentazione da presentare per il prericonoscimento :
- Documento di identità in corso di validità;
- Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza con indicate le settimane di gestazione.
Entro 10 giorni dalla nascita : va comunque resa dichiarazione di nascita ESCLUSIVAMENTE PRESSO L’UFFICIO DI STATO CIVILE ANCHE DA UNO SOLO DEI GENITORI.
Documentazione da presentare al momento della nascita :
- atto di prericonoscimento
- attestazione di nascita rilasciata (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
- documento di identità dei/del genitori/e in corso di validità.
Conclusione e termini del procedimento :
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale di Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.
Casi particolari :
IL RICONOSCIMENTO DEL MINORE STRANIERO
L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:
- Telefonicamente al numero 071 222 2183 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12
- Per e-m@il all’indirizzo: mariacristina.berto@comune.ancona.it
Normativa di riferimento
- Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
- Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”.
- Codice Civile
A chi rivolgersi:
Info: Maria Cristina Berto
Telefono 071/ 2222183
Indirizzo Email: mariacristina.berto@comune.ancona.it
Indirizzo PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it
Dirigente: Dott. Foglia Giorgio