Descrizione
L’accesso all’ufficio anagrafe e la consultazione diretta delle schede anagrafiche sono vietati dalla legge. Sono esclusi da tale divieto:
Requisiti d’accesso
Gli operatori che chiedono l’accesso devono essere inclusi nell’elenco nominativo delle persone autorizzate dall’ufficio o al comando di appartenenza (art. 37, comma 4, DPR n. 223 del 1989).
Accesso diretto anagrafe avviso forze ordine AVVISO
Documenti da presentare o allegare
Per accedere all’ufficio anagrafe e consultarne direttamente gli atti, le persone sopra indicate debbono presentare:
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
L’operatore incaricato deve farsi riconoscere esibendo un valido documento di riconoscimento.
A chi rivolgersi
Rivolgersi a Servizio anagrafe Piazza XXIV maggio responsabile dr. Tiziano Fulgi.
Tempi
Le persone abilitate all’accesso/consultazione devono operare secondo le modalità tecniche adottate d’intesa tra l’ufficio anagrafico e l’organo (ufficio o comando) interessato (art. 37, comma 4, DPR n. 223 del 1989).
Riferimenti normativi
(attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
Garante privacy, provvedimento del 6.10.2005. Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi – 6 ottobre 2005.
DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Garante privacy, provvedimento del 26.5.2000. Anagrafi della popolazione. Le leggi regionali devono sottostare alla legge sulla privacy.
DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Versione con avvertenze e note ISTAT. Articolo 37.
Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
ALLEGATI: Modulistica da utilizzare
Ultimo aggiornamento
7 Novembre 2022, 10:34
Pubblicazione
20 Novembre 2019, 09:41