RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO

I genitori di figlio nato fuori del matrimonio posso effettuare effettuare il pre-riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza.

La dichiarazione può essere resa:

  • dalla sola madre; (2)
  • dai due genitori insieme;
  • dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.

(2) Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art. 258 del Codice Civile.

Documentazione da presentare per il prericonoscimento :

  • Documento di identità in corso di validità;
  • Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza con indicate le settimane di gestazione.

 

Entro 10 giorni dalla nascita : va comunque resa dichiarazione di nascita ESCLUSIVAMENTE PRESSO L’UFFICIO DI STATO CIVILE ANCHE DA UNO SOLO DEI GENITORI.

Documentazione da presentare al momento della nascita :

  • atto di prericonoscimento
  • attestazione di nascita rilasciata (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
  • documento di identità dei/del genitori/e in corso di validità.

 

Conclusione e termini del procedimento :

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale di Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.

 

Casi particolari :

IL RICONOSCIMENTO DEL MINORE STRANIERO

L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:

  • Telefonicamente al numero 071 222 2183 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12
  • Per e-m@il all’indirizzo: mariacristina.berto@comune.ancona.it

 

Normativa di riferimento

  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
  • Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”.
  • Codice Civile

 

A chi rivolgersi:

Info: Maria Cristina Berto

Telefono 071/ 2222183

Indirizzo Email: mariacristina.berto@comune.ancona.it

Indirizzo PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it

Dirigente: Dott. Foglia Giorgio

 

Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2022, 12:25

Pubblicazione

22 Dicembre 2015, 16:31