ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023
(Regioni a statuto ordinario)
Domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023
Risposte alle domande più frequenti degli elettori
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di
residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la
tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una
concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in
quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9
alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno
della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7
alle ore 23 di domenica 14 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 15 maggio.
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di
residenza nella quale si è iscritti come elettori.
Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono
chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti
delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di
ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste
elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,
anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune
(art.40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”).
La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è
prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva
sezione abbia barriere architettoniche.
Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non
accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione
elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale,
una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente
ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda
sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.
Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori
non deambulanti.
Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative
venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A
tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con
l’indicazione della data della votazione.
Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto all’estero.
No, non è possibile.
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della
legge 8 marzo 1989, n.95. Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la
data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito
manifesto – con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti
della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni
consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una
procedura di nomina per votazione.
Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197, è stata recepita nel nostro
ordinamento la direttiva comunitaria n.94/80/CE che prevede, sotto questo
profilo, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea
residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo
giorno antecedente la votazione.
I cittadini degli altri Paesi che fanno parte dell’Unione europea residenti in Italia
possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e
circoscrizionale. Per la presentazione della candidatura occorre produrre,
all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta alla documentazione
richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
Non è invece ammissibile, per i cittadini dell’Unione europea, la candidatura a
sindaco.
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel
luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se
la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. A tal fine deve
presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo
di cura comprovante il ricovero.
La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del
segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il
terzo giorno antecedente la votazione.
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori
diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del
voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da
altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare
autonomamente.
Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore
coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da
parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla
propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante
apposizione dell’apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui
impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando
l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere
dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico
designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale – nel quale sia
espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere
il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non
influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica
dell’elettore.
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto
assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una
menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il
diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per
più di un invalido.
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi
di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento
del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi
infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la
possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della
tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il
ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli
ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la
CIE, ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento
di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.
Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di
presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale,
due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte
le operazioni di voto e di scrutinio.
I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune. Tale
requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati.
No. L’art.23 del d. P. R. 16 maggio 1960, n.570, stabilisce espressamente che i
dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni.
L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale
categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l’espletamento di
attività essenziali all’esecuzione delle complesse procedure elettorali.
La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non
ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto
interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.
L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita
della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici); tale
diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o
custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti.
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo
giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la
volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla
quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore
dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al comune per
il tramite del direttore stesso.
Sì. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di
rappresentante di lista. E’ invece indispensabile che il soggetto designato quale
rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di
quello stesso comune.
Quali sono le modalità di espressione del voto?
Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei
comuni.
Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato
sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato
sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il
voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato
sindaco.
É eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:
Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il
nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della
lista votata.
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di
entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver
sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda
stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente
gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede
deteriorate”.
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi
portare con sé dei minori.
Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità
appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere
trasmessa tempestivamente al comune.
Per ulteriori informazioni:
https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq/faq-elezioni-amministrative-2023
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Ultimo aggiornamento
5 Maggio 2023, 13:04
Pubblicazione
5 Maggio 2023, 13:04