PROROGATA LA VALIDITA’ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO FINO AL 31 AGOSTO 2020
Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n.27
(GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020– Suppl. Ordinario n.16)
Entrata in vigore del provvedimento il 30.04.2020
Art. 103.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
2 -quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 – bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 -quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39 -bis e 39 -bis .1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione»
Fonte: Ministero dell’Interno
(AGGIORNAMENTO NOTIZIA 6 MAGGIO 2020)
Ultimo aggiornamento
14 Aprile 2020, 13:38
Pubblicazione
14 Aprile 2020, 13:38